STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO

Associazione Gruppo Sacro dei Misteri Simulacro “L’Addolorata”

 

ALLIGATO LETTERA “B” AL N. _____ DELLA RACCOLTA DEL _________

REGISTRATO A TRAPANI IL _______ AL N° _______

STATUTO

Art. 1

E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro tra appartenenti alle maestranze dei Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori, Ristoratori ed affini denominata ASSOCIAZIONE GRUPPO SACRO DEI MISTERI SIMULACRO “L’ADDOLORATA” – Ceto dei Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori, Ristoratori ed affini.

Art. 2

L’associazione ha lo scopo di rappresentare le categorie dei Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori, Ristoratori ed affini nella “Processione dei Misteri”.

Essa ha:

a)          la gestione del Simulacro “L’Addolorata” e si occupa, quindi, dell’organizzazione e del coordinamento per la partecipazione del simulacro alla Processione dei Misteri in Trapani di concerto con le direttive impartite dall’Unione Maestranze;

b)          della raccolta dei fondi e delle relazioni pubbliche con gli organismi preposti, per rilanciare la Settimana Santa e sostenere la spiritualità del lavoro attraverso manifestazioni religiose;

c)          Sorvegliare e curare la conservazione del simulacro statuario “L’addolorata”;

d)          Sorvegliare ed aver cura di tutto ciò che appartiene al Simulacro (ori, argenti, suppellettili etc etc);

e)          Promuovere tutte le iniziative per rilanciare il simulacro agli antichi splendori;

f)          Formare gruppi di studio e ricerca sulle origini del simulacro legate alla storia patria cittadina e all’artigianato locale;

g)          Curare, sollecitare e partecipare a tutte le attività culturali, religiose sociali per migliorare le manifestazioni della settimana santa;

h)          Organizzare, senza limiti territoriali, convegni, mostre, servizi, attività culturali, sportive, ricreative e manifestazioni di ogni genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza tra i soci e la cittadinanza;

i)          Curare e diffondere scambi socio culturali anche attraverso gemellaggi con altre collettività Nazionali, Europee, Comunitarie ed extracomunitarie;

j)          Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e costituire organismi tecnico-economici con specifiche finalità;

k)          Redigere pubblicazioni, dispense e quant’altro serva per propagandare l’attività del simulacro; indire e organizzare feste, mostre, fiere, sagre, convegni, lotterie, sorteggi e spettacoli di ogni genere, gestire servizi d’animazione servizi di mensa e servizi sociali per diffondere la più ampia solidarietà nei rapporti umani e istituire altresì progetti di studio per la ricerca delle memorie storiche e per il recupero delle antiche arti e mestieri, per la conservazione dei segreti dell’arte;

l)          Acquistare o prendere in locazione, impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto attrezzature necessarie per l’arricchimento delle attività culturali, sociali e ricreative;

m)          Acquistare, prendere in locazione, o in ogni caso, gestire immobili, locali o aree, pubbliche o private, per concerti, spettacoli, mostre, fiere e attività affini;

n)          Partecipare a convegni, premi, fiere, feste, sagre e spettacoli compatibili con l’oggetto sociale.

Art. 3

L’associazione si caratterizza per la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, le prestazioni fornite dagli associati e l’obbligatorietà del bilancio.

Art. 4

La sede dell’associazione è in Trapani.

Art. 5

La durata dell’associazione è illimitata, salvo diversa futura deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili ed eventuali futuri immobili che diverranno proprietà dell’associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituita da eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni di contributi e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali, da un minimo di 10.00 € , stabilite dal consiglio direttivo in carica, che non possono essere trasferite a terzi o rivalutate;

b) da contributi erogati da pubbliche amministrazioni locali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee;

c) da contributi concessi da enti privati (banche o istituti di credito, aziende, industrie, associazioni, federazioni ecc.), da persone giuridiche e fisiche;

d) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale.

e) dal ricavato di qualsiasi attività attinente gli scopi sociali.

Art. 7

L’esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione sono affidati al segretario e al tesoriere secondo le direttive del capo console pro tempore. L’organo d’amministrazione deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Entro il 15 gennaio il Capo Console pro tempore dovrà far pervenire il conto economico (proventi e spese sostenute relative al precedente periodo di gestione annuale) all’Unione delle Maestranze.

E’ comunque fatto divieto all’associazione di:

a) procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

b) di non impiegare gli eventuali avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 8

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori;

b) soci categoriali (Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori Ristoratori ed affini), unici aventi diritto al voto;

c) soci sostenitori;

d) soci benemeriti.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

Sono soci categoriali tutte le persone fisiche che appartengono alle categorie dei Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori, Ristoratori e tutti gli esercenti le attività affini alla stessa, nonchè tutti i soggetti che, pur trovandosi in uno stato pensionistico, abbiano notoriamente esercitato le suddette attività, attenendosi a quanto previsto dallo statuto dell’Unione Maestranze. I suddetti soci categoriali, acquisiscono i diritti nascenti dal loro status solo una volta adempiute le formalità previste dall’articolo 10 del presente statuto.

Sono soci categoriali anche tutti i soggetti che pur svolgendo altre attività hanno esercitato con continuità una delle attività che si riferiscono alla maestranza secondo quanto disposto dall’articolo 6 comma 13 dello statuto dell’unione

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che chiedono di aderire all’associazione nella qualità di soci sostenitori purchè la stessa sia accettata dal consiglio direttivo.

Tra i succitati è stabilita la priorità per quei soggetti che notoriamente risultano essere figli delle categorie dei Camerieri, Cuochi, Cocchieri, Autisti, Baristi, Pasticceri, Albergatori, Ristoratori ed affini. I soci Sostenitori pur partecipando esclusivamente all’assemblea ordinaria dei soci non hanno diritto al voto.

Sono soci benemeriti le persone segnalate dal consiglio direttivo o su proposta di almeno cinque soci previa accettazione del consiglio.

I soci benemeriti pur partecipando all’assemblea ordinaria dei soci non hanno diritto al voto.

L’ammissione a socio comporta l’accettazione incondizionata dello statuto, dei regolamenti, delle prescrizioni e disposizioni interne che regolano la vita dell’associazione.

Art. 9

Lo status di socio si perde:

a) per decesso;

b) per dimissione;

c) per espulsione;

d) per mancato pagamento della quota prevista all’art 10 del presente statuto.

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo.

L’espulsione viene sancita dal consiglio direttivo, in caso di trasgressione allo statuto, ai regolamenti, alle norme, alle prescrizioni o disposizioni emanate dagli organi sociali, nonchè qualsiasi azione o omissione contraria alla dignità e all’interesse dell’associazione vengono rimesse al giudizio insindacabile del consiglio direttivo il quale con votazione segreta, prenderà le deliberazioni del caso.

Il socio può essere ammonito, sospeso ed escluso. Lo status di socio è intrasferibile.

Art 10

Tutti i soci acquisiscono il diritto al voto attivo e passivo nel caso dei categoriali e passivo nel caso dei sostenitori, solo se in regola con la quota socio per almeno 2 (due) anni, perdendo la continuità all’eventuale mancato versamento di una quota.

Sarà cura del consiglio direttivo stabilire un termine ultimo del versamento della quota annuale, dandone pubbliche comunicazioni, ove possibile, in seno all’assemblea o tramite i mezzi informatici o di comunicazione disponibili.

Art. 11

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori.

L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

E’ straordinaria quando si tratta di modificare lo statuto o di sciogliere anticipatamente l’associazione.

E’ ordinaria in qualsiasi altro caso.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione sia per l’assemblea ordinaria sia per quella straordinaria avverrà mediante avviso per iscritto e/o tramite mezzi di comunicazione informatica e telematica. Nell’avviso suddetto sarà indicata la data e l’ora della prima ed eventuale seconda convocazione. I soci aventi diritto al voto in assemblea, possono chiedere la convocazione dell’assemblea ordinaria con richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci da depositarsi presso la segreteria del consiglio direttivo indicando gli argomenti da trattare, in questo caso il consiglio direttivo convoca l’assemblea dei soci entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 12

L’assemblea dei soci esamina, discute ed approva i bilanci predisposti dal consiglio direttivo, elegge i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori e discute sulle materie poste all’ordine del giorno. Ogni socio categoriale può farsi rappresentare da un altro socio (anche se sostenitore, ottenendo il diritto al voto) con delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. Il diritto al voto sarà controllato prima della costituzione dell’assemblea, dal segretario del consiglio direttivo o in sua assenza da un componente del direttivo delegato dal capo console. Le assemblee sono presiedute dal capo console o in sua assenza da uno dei vice capo consoli o in mancanza da persona nominata dall’assemblea, fra i soci categoriali presenti. Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, che può tenersi decorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione , da qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le relative deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le assemblee straordinarie il quorum deliberativo è costituito dai 2/3 dei votanti in prima convocazione e in seconda convocazione, che può tenersi decorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione , da qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti. Le votazioni riguardanti persone saranno effettuate a voto segreto. Altrimenti verranno effettuate per alzata di mano o a discrezione del consiglio direttivo, a voto segreto. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal capo console e dal segretario dell’assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori; esse vincolano tutti i soci anche non intervenuti e dissenzienti.

Art. 13

L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da cinque membri eletti dall’assemblea, i quali nel proprio seno nominano un capo console, due vice capo console, un segretario e un tesoriere, che devono essere scelti fra i soci categoriali, un segretario e un tesoriere i quali possono essere scelti anche fra i soci sostenitori.

Almeno due dei tre rappresentanti di categoria (capo console e i due vice capo console) in seno all’Unione Maestranze devono essere parte integrante tra quelle maestranze che storicamente rappresentano il simulacro di MM. SS. Addolorata quali: Camerieri, Cuochi, Cocchieri Autisti, Tassisti, Baristi, fatta eccezione che fra gli eletti risultino mancanti i succitati rappresentanti.

Art. 14

Essi rimangono in carica per la durata di cinque anni e sono rieleggibili, non hanno diritto al percepimento di compenso alcuno.

Il capo console e i due vice capo console rappresentano la categoria in seno all’Unione Maestranze, in caso di impedimento del capo console i due vice capo console potranno conferire delega al console tesoriere o al console segretario se questi risultano essere soci categoriali.

Art. 15

Gli eletti al consiglio direttivo dovranno rendere nota la loro accettazione seduta stante in assemblea ovvero, per iscritto entro otto giorni dalla comunicazione della nomina che la segreteria dell’assemblea farà tempestivamente loro pervenire.

Nel caso in cui uno degli eletti non accetti, al momento della proclamazione, la carica nel consiglio direttivo, prenderà il suo posto il primo dei non eletti e se in assenza di ulteriore candidato ci si attiene al punto successivo di questo articolo.

In caso di rifiuto di accettazione al momento della proclamazione, dimissioni o decadenza entro il quinquennio di componenti del consiglio direttivo che abbiano già accettato la carica, il consiglio direttivo li sostituirà con nomina scritta a propria scelta tra i soci dell’assemblea attenendosi a quanto previsto dal presente statuto.

I componenti del consiglio direttivo così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio direttivo in carica. Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso decade i restanti non dimissionari, provvederanno ad una gestione temporanea che consiste nell’esclusivo procedimento organizzativo di nuove elezioni, che dovranno essere svolte entro 60 giorni dalla decadenza del consiglio direttivo.

Decorso tale periodo i soci aventi diritto potranno intervenire per tramite Unione Maestranze che gestirà le pratiche organizzative delle elezioni.

La composizione del consiglio direttivo dovrà essere trasmessa all’Unione Maestranze entro il 15 luglio immediatamente successivo all’elezione, completa di indirizzo, di generalità e recapito. Il capo console dovrà provvedere nel termine di venti giorni del suo verificarsi a comunicare ogni variazione della composizione del consiglio direttivo all’Unione Maestranze.

Art. 16

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del capo console e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti. Il consiglio direttivo è presieduto dal Capo Console ed in sua assenza da uno dei due vice Capo Console.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, purchè questi siano in ogni caso in numero non inferiore a tre, in caso di parità di voti prevale il voto del capo console. Delle riunioni tenute verrà redatto verbale sottoscritto dal Capo Console e dal Segretario. Il consiglio direttivo può delegare taluni poteri a singoli componenti del consiglio direttivo determinando per iscritto i limiti della delega.

Art. 17

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti dal consiglio direttivo con chiarezza e precisione sulla base delle scritture contabili. Essi sono soggetti all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati.

Art. 18

Il collegio dei revisori si compone di un presidente e due componenti effettivi eletti anche fra i non soci dall’assemblea ordinaria. Il collegio dei revisori resta in carica cinque anni. Il collegio dei revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell’associazione accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e dei documenti giustificativi di spesa. Nel caso venga a mancare per decesso o dimissione un componente del collegio dei revisori, il consiglio direttivo deve, nei 15 giorni successivi, convocare l’assemblea per l’elezione del componente mancante. Il componente chiamato ad integrare il collegio dei revisori in carica, scade insieme con i componenti in carica all’atto della sua nomina. Il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 19

In caso di scioglimento, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme statutarie dell’Unione Maestranze e in mancanza valgono le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

 

NOTAIO __________________

 

 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO SACRO DEI MISTERI

SIMULACRO “L’ADDOLORATA”

(Approvato dall’Assemblea dei Soci  in data 27/09/2013)

Art. 1

Indizione delle elezioni Consiglio Direttivo

 

Le elezioni del Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) dell’Associazione Gruppo Sacro dei Misteri Simulacro L’Addolorata sono indette su convocazione del medesimo C.D. entro 30 (trenta) giorni prima dalla data della cessazione dei mandati.

La data delle stesse dovrà essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni successivi dalla cessazione dei mandati.

Art. 2

Elenchi dei Soci Attivi e Passivi

1. Entro i 10 giorni successivi dalla delibera di indizione delle elezioni

il Segretario dell’Associazione (con vidimazione del Presidente)   predispone gli elenchi nominativi dei Soci “Attivi” e “Passivi” iscritti all’Associazione  con le modalità previste dall’art 10 dello statuto .

  1. L’elenco dovrà  contenere le generalità dei Soci “Attivi” e dei soci “Passivi”  

ossia : cognome, nome e data di nascita. Gli elenchi devono essere esposti presso la sede legale dell’Associazione dove i soci potranno prenderne visione.

  1. Una volta terminata la procedura della presentazione degli elenchi nominativi dei Soci “Attivi” e “Passivi” si potranno presentare le candidature secondo le modalità previste dal successivo art. 3.

 

Art. 3

Presentazione candidature

 

1. Le candidature devono essere presentate al Presidente dell’Associazione da ogni candidato per iscritto, a  pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni  dalla data fissata  delle elezioni.

2. Il Presidente (coadiuvato dal Segretario) verifica la regolarità e la sussistenza dei requisiti di candidabilita’ della richiesta, che qualora fosse respinta (per giusta causa) dovrà essere comunicata per iscritto precisandone le motivazioni entro 5 giorni dalla consegna da parte del candidato.

3. Il C.D. uscente è automaticamente ricandidato salva esplicita diversa richiesta scritta  del componente.

 

Art. 4

Ricorsi

 

1. Il Socio “Attivo” o “Passivo” escluso dagli elenchi può presentare ricorso per iscritto al Presidente dell’Associazione entro 5 giorni dall’affissione degli elenchi.

2. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei

requisiti, qualora non sia  nei successivi 5 giorni accolto o respinto

espressamente è automaticamente accolto.

  1. I requisiti di cui sopra sono:

a)      Forma scritta;

b)      Oggetto del documento;

c)      Motivazione del ricorso;

d)      Firma del ricorrente;

e)      Data certa.

4. Eventuali ricorsi circa il risultato elettorale dovranno essere proposti, con i medesimi requisiti di cui sopra, al C.D.  in carica alla indizione delle elezioni entro i 10 (dieci) giorni successivi all’ affissione dei risultati elettorali, che deciderà in via definitiva nei successivi 5 giorni dalla presentazione del ricorso. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende accolto.

5. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.

 

Art. 5

Commissione Elettorale

 

 

 La Commissione Elettorale viene proposta  dal Presidente Pro-Tempore durante l’assemblea delle elezioni e da essa  nominata seduta stante tra i soci non candidati o i non soci.

La commissione sarà così composta: un  Presidente, due scrutatori ed un Segretario a cui verranno preparate tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni.

Art. 6

Attività di svolgimento delle Elezioni   

  1. Il C.D. uscente dovrà predisporre tutto il materiale (schede, urna, elenchi dei soci, e quanto utile allo svolgimento delle elezioni) da consegnare al Presidente della Commissione Elettorale.
  2. La Commissione Elettorale dovrà verificare il materiale fornito per lo svolgimento delle elezioni e vidimare le schede elettorali che dovranno essere pari agli aventi diritto al voto (soci attivi) con prestampati contenenti i nomi dei candidati.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile dell’andamento delle elezioni, della corretta esecuzione  delle operazioni elettorali e della vigilanza delle stesse.

4. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiarata  aperta la votazione

   ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli

altri man mano che si presentano previa loro identificazione.

5.  Il seggio sarà aperto alle votazioni per 3 ore dall’ora d’inizio dei lavori.

6. La votazione può essere chiusa anche prima dell’orario previsto ma solo dopo che tutti gli aventi

diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 7

Espressione del voto

 

1. Ad ogni elettore, previa identificazione annotata e firmata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale.

2. Ogni elettore esprime il voto nel luogo predisposto senza la presenza di alcun’altra persona.

  1. Per le votazioni degli organi Statutari viene  considerata  valida una sola delega  per ogni  Socio (attenendosi a quanto previsto dall’art 12 dello statuto).
  2. Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un segno dalla quale si evinca la volontà in equivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto.
  3. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili vengono considerate nulle.

6. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato fino a un massimo di cinque preferenze per i candidati , tracciando un segno sui nomi (o lateralmente ad essi) dei candidati prescelti.

7. L’elettore deposita l’esemplare della scheda elettorale ripiegata

contenente il voto da lui espresso nell’urna sigillata.

Art. 8

Scrutinio

 

1. La Commissione Elettorale alla chiusura delle votazioni procede immediatamente

all’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute, e verifica che siano identiche al numero dei votanti.

2. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore che lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.

4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto

di scrutinio, a cura del Segretario della Commissione Elettorale  , nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati, eventuali schede bianche e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell’espressione di voto ma già vidimati in precedenza.

Art. 9

Verbale delle Operazioni Elettorali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto dal Segretario della Commissione Elettorale il verbale controfirmato dal Presidente della stessa Commissione, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.

2. La documentazione delle elezioni sarà consegnata al Consiglio Direttivo uscente che ne sarà custode fino all’insediamento del nuovo C.D. al quale sarà affidato.

Art. 10

 

Proclamazione degli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo.

1. La Commissione Elettorale verificati i risultati dello scrutinio definisce la preferenza individuale di ciascun candidato a membro del C.D. assegnando i posti secondo l’ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il più giovane per età anagrafica.

2. La proclamazione verrà effettuata al termine dello scrutinio dalle risultanze del verbale.  

Sarà  cura del Presidente della Commissione Elettorale redigere un verbale di proclamazione

e provvedere  ai nominativi degli eletti.

Art. 11

 

Insediamento nuovo Consiglio Direttivo

 

Alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il C.D. uscente ha 10 (dieci) giorni di tempo per la consegna di tutti i documenti e tutto quanto è di proprietà  all’Associazione.

Art. 12

Modalità delle elezioni Collegio dei Revisori

 

Le modalità delle elezioni del Collegio dei Revisori saranno identiche a quelle previste dagli articoli succitati per le elezioni del Consiglio Direttivo attenendosi scrupolosamente a quanto già citato nello statuto associativo.

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