REGOLAMENTO ELETTORALE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO SACRO DEI MISTERI
SIMULACRO “L’ADDOLORATA”
(Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27/09/2013)
Art. 1
Indizione delle elezioni Consiglio Direttivo
Le elezioni del Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) dell’Associazione Gruppo Sacro dei Misteri Simulacro L’Addolorata sono indette su convocazione del medesimo C.D. entro 30 (trenta) giorni prima dalla data della cessazione dei mandati.
La data delle stesse dovrà essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni successivi dalla cessazione dei mandati.
Art. 2
Elenchi dei Soci Attivi e Passivi
1. Entro i 10 giorni successivi dalla delibera di indizione delle elezioni
il Segretario dell’Associazione (con vidimazione del Presidente) predispone gli elenchi nominativi dei Soci “Attivi” e “Passivi” iscritti all’Associazione con le modalità previste dall’art 10 dello statuto .
- L’elenco dovrà contenere le generalità dei Soci “Attivi” e dei soci “Passivi”
ossia : cognome, nome e data di nascita. Gli elenchi devono essere esposti presso la sede legale dell’Associazione dove i soci potranno prenderne visione.
- Una volta terminata la procedura della presentazione degli elenchi nominativi dei Soci “Attivi” e “Passivi” si potranno presentare le candidature secondo le modalità previste dal successivo art. 3.
Art. 3
Presentazione candidature
1. Le candidature devono essere presentate al Presidente dell’Associazione da ogni candidato per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data fissata delle elezioni.
2. Il Presidente (coadiuvato dal Segretario) verifica la regolarità e la sussistenza dei requisiti di candidabilita’ della richiesta, che qualora fosse respinta (per giusta causa) dovrà essere comunicata per iscritto precisandone le motivazioni entro 5 giorni dalla consegna da parte del candidato.
3. Il C.D. uscente è automaticamente ricandidato salva esplicita diversa richiesta scritta del componente.
Art. 4
Ricorsi
1. Il Socio “Attivo” o “Passivo” escluso dagli elenchi può presentare ricorso per iscritto al Presidente dell’Associazione entro 5 giorni dall’affissione degli elenchi.
2. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei
requisiti, qualora non sia nei successivi 5 giorni accolto o respinto
espressamente è automaticamente accolto.
- I requisiti di cui sopra sono:
a) Forma scritta;
b) Oggetto del documento;
c) Motivazione del ricorso;
d) Firma del ricorrente;
e) Data certa.
4. Eventuali ricorsi circa il risultato elettorale dovranno essere proposti, con i medesimi requisiti di cui sopra, al C.D. in carica alla indizione delle elezioni entro i 10 (dieci) giorni successivi all’ affissione dei risultati elettorali, che deciderà in via definitiva nei successivi 5 giorni dalla presentazione del ricorso. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende accolto.
5. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.
Art. 5
Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale viene proposta dal Presidente Pro-Tempore durante l’assemblea delle elezioni e da essa nominata seduta stante tra i soci non candidati o i non soci.
La commissione sarà così composta: un Presidente, due scrutatori ed un Segretario a cui verranno preparate tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni.
Art. 6
Attività di svolgimento delle Elezioni
- Il C.D. uscente dovrà predisporre tutto il materiale (schede, urna, elenchi dei soci, e quanto utile allo svolgimento delle elezioni) da consegnare al Presidente della Commissione Elettorale.
- La Commissione Elettorale dovrà verificare il materiale fornito per lo svolgimento delle elezioni e vidimare le schede elettorali che dovranno essere pari agli aventi diritto al voto (soci attivi) con prestampati contenenti i nomi dei candidati.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile dell’andamento delle elezioni, della corretta esecuzione delle operazioni elettorali e della vigilanza delle stesse.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiarata aperta la votazione
ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli
altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
5. Il seggio sarà aperto alle votazioni per 3 ore dall’ora d’inizio dei lavori.
6. La votazione può essere chiusa anche prima dell’orario previsto ma solo dopo che tutti gli aventi
diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.
Art. 7
Espressione del voto
1. Ad ogni elettore, previa identificazione annotata e firmata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale.
2. Ogni elettore esprime il voto nel luogo predisposto senza la presenza di alcun’altra persona.
- Per le votazioni degli organi Statutari viene considerata valida una sola delega per ogni Socio (attenendosi a quanto previsto dall’art 12 dello statuto).
- Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un segno dalla quale si evinca la volontà in equivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto.
- Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili vengono considerate nulle.
6. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato fino a un massimo di cinque preferenze per i candidati , tracciando un segno sui nomi (o lateralmente ad essi) dei candidati prescelti.
7. L’elettore deposita l’esemplare della scheda elettorale ripiegata
contenente il voto da lui espresso nell’urna sigillata.
Art. 8
Scrutinio
1. La Commissione Elettorale alla chiusura delle votazioni procede immediatamente
all’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute, e verifica che siano identiche al numero dei votanti.
2. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore che lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.
4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto
di scrutinio, a cura del Segretario della Commissione Elettorale , nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati, eventuali schede bianche e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell’espressione di voto ma già vidimati in precedenza.
Art. 9
Verbale delle Operazioni Elettorali
1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto dal Segretario della Commissione Elettorale il verbale controfirmato dal Presidente della stessa Commissione, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. La documentazione delle elezioni sarà consegnata al Consiglio Direttivo uscente che ne sarà custode fino all’insediamento del nuovo C.D. al quale sarà affidato.
Art. 10
Proclamazione degli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo.
1. La Commissione Elettorale verificati i risultati dello scrutinio definisce la preferenza individuale di ciascun candidato a membro del C.D. assegnando i posti secondo l’ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il più giovane per età anagrafica.
2. La proclamazione verrà effettuata al termine dello scrutinio dalle risultanze del verbale.
Sarà cura del Presidente della Commissione Elettorale redigere un verbale di proclamazione
e provvedere ai nominativi degli eletti.
Art. 11
Insediamento nuovo Consiglio Direttivo
Alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il C.D. uscente ha 10 (dieci) giorni di tempo per la consegna di tutti i documenti e tutto quanto è di proprietà all’Associazione.
Art. 12
Modalità delle elezioni Collegio dei Revisori
Le modalità delle elezioni del Collegio dei Revisori saranno identiche a quelle previste dagli articoli succitati per le elezioni del Consiglio Direttivo attenendosi scrupolosamente a quanto già citato nello statuto associativo.